Statuto del Partito Democratico


Ultimo Aggiornamento, 3 settembre 2021

CAPO I – Principi e soggetti della democrazia interna
Articolo 1
(Principi della democrazia interna)
  1. È costituita l’Associazione Partito Democratico con sede legale in  Roma, Via di Sant’Andrea delle Fratte 16, in sigla PD e con descrizione  del simbolo: “nel cerchio con contorno nero in campo bianco sono  rappresentate due lettere a caratteri maiuscoli; la lettera “P” di  colore verde, che si lega con la lettera “D” di colore bianco, distinta  nel fondo con un rettangolo di colore rosso, espressione del tricolore  italiano. Alla base delle due lettere simbolo è inserita la scritta in  nero “Partito Democratico” nella quale tra le due parole si inserisce il  ramoscello di ulivo con cinque foglie verdi”.
  2. Il Partito Democratico è un partito antifascista che ispira la sua  azione al pieno sviluppo dell’Art. 3 della Costituzione della Repubblica  Italiana.
  3. Il Partito Democratico aderisce al Partito del Socialismo Europeo  (PSE) e all’Alleanza Progressista. I suoi rappresentanti al Parlamento  Europeo aderiscono al Gruppo dell’Alleanza Progressista dei Socialisti e  dei Democratici, perseguendo l’obiettivo di sviluppare il progetto  unitario di un autentico partito progressista, democratico e  transazionale europeo.
  4. Il Partito Democratico è un partito federale che promuove e sostiene  le autonomie regionali. E’ costituito da elettori ed iscritti e fondato  sul principio delle pari opportunità nello spirito degli articoli 2, 49  e 51 della Costituzione della Repubblica Italiana.
  5. Il Partito Democratico affida alla partecipazione di tutte le sue  elettrici e di tutti i suoi elettori le decisioni fondamentali che  riguardano l’indirizzo politico, l’elezione delle più importanti cariche  interne, la scelta delle candidature per le principali cariche  istituzionali.
  6. Il Partito Democratico promuove la partecipazione politica delle  giovani donne e dei giovani uomini, delle cittadine e dei cittadini  dell’Unione Europea residenti ovvero delle cittadine e dei cittadini di  altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, garantendo pari  opportunità a tutti e a tutti i livelli.
  7. Il Partito Democratico riconosce e rispetta l’autonomia e il  pluralismo delle organizzazioni sociali e del lavoro, riconosce e  rispetta la distinzione tra la sfera dell’iniziativa economica privata e  la sfera dell’azione politica. Le regole di condotta stabilite dal  Codice etico e le modalità di finanziamento del partito sono tese a  evitare il condizionamento di specifici gruppi di interesse nella  formazione dei suoi gruppi dirigenti e dell’indirizzo politico.
  8. Il Partito Democratico riconosce e rispetta il pluralismo delle  opzioni culturali e delle posizioni politiche al suo interno come parte  essenziale della sua vita democratica, e riconosce pari dignità a tutte  le condizioni personali, quali il genere, l’età, le convinzioni  religiose, le disabilità, l’orientamento sessuale, l’origine etnica.
  9. Il Partito Democratico promuove la trasparenza e il ricambio nelle  cariche politiche e istituzionali. Le candidature e gli incarichi sono  regolate dal Codice etico del partito e dalle norme statutarie che, ad  ogni livello organizzativo e per ogni ambito istituzionale, rendono gli  incarichi contendibili, oltre a fissare un limite al cumulo e al rinnovo  dei mandati. Devono attenersi al medesimo Codice etico gli eletti nelle  istituzioni iscritti al Partito Democratico in occasione delle nomine o  proposte di designazione che ad essi competono, ispirandosi ai criteri  del merito e della competenza, rigorosamente accertati.
Articolo 2
(Rappresentanza delle minoranze)
  1. Il Partito Democratico propone un programma di governo per l’Italia e  si impegna a realizzarlo in maniera coerente, nel riconoscimento  dell’autonomia delle istituzioni. A questo fine, nel rispetto del  pluralismo, le modalità di elezione dei Segretari e delle Assemblee  incentivano le aggregazioni e favoriscono un esercizio autorevole della  guida del partito, assicurando, ad ogni livello territoriale, la  rappresentanza delle minoranze con l’adozione di sistemi proporzionali  di elezione analoghi a quello fissato per la formazione dell’Assemblea  nazionale all’articolo 9 del presente Statuto.
  2. L’elezione degli ulteriori organismi rappresentativi e di controllo  interni da parte delle Assemblee è rigorosamente improntata al principio  proporzionale.
Articolo 3
(Parità di genere)
  1. Il Partito Democratico si impegna a rimuovere gli ostacoli che si  frappongono alla parità di genere nella partecipazione politica.
  2. Il Partito Democratico assicura, a tutti i livelli, la presenza  paritaria di donne e di uomini negli organismi di Garanzia e nei suoi  organismi esecutivi, con sistemi di voto su liste alternate per genere,  pena la loro invalidazione da parte delle Commissioni di Garanzia  competenti. Garantisce la parità fra i generi nelle candidature per le  assemblee elettive e persegue l’obiettivo del raggiungimento della  parità fra uomini e donne anche per le cariche monocratiche  istituzionali e interne.
  3. Il Partito Democratico assicura le risorse finanziarie al fine di promuovere la partecipazione attiva delle donne alla politica.
Articolo 4
(Soggetti fondamentali della vita democratica del Partito)
  1. Il Partito Democratico è aperto a gradi diversificati e a molteplici  forme di partecipazione. Ai fini del presente Statuto, vengono  identificati due soggetti della vita democratica interna: gli iscritti e  gli elettori.
  2. Per «iscritti/iscritte» si intendono le persone che, cittadine e  cittadini italiani nonché cittadine e cittadini dell’Unione europea  residenti ovvero cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso di  permesso di soggiorno, si iscrivono al partito sottoscrivendo il  Manifesto dei valori, il presente Statuto, il Codice etico, e accettando  di essere registrate nell’Anagrafe degli iscritti e delle iscritte  oltre che nell’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori.
  3. Ai fini del presente Statuto, ove non diversamente indicato, per  «elettori/elettrici» si intendono le persone che, cittadine e cittadini  italiani nonché cittadine e cittadini dell’Unione europea residenti in  Italia, cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di  soggiorno, iscritti e non iscritti al Partito Democratico, dichiarino di  riconoscersi nella proposta politica del Partito, di sostenerlo alle  elezioni, e accettino di essere registrate nell’Albo pubblico delle  elettrici e degli elettori.
  4. Tutti gli elettori e le elettrici del Partito Democratico hanno diritto di:
    1. partecipare alla scelta dell’indirizzo politico del partito mediante l’elezione diretta del Segretario e della Assemblea
    2. partecipare alle elezioni primarie per la scelta dei candidati del partito alle principali cariche istituzionali;
    3. avanzare la propria candidatura a ricoprire incarichi istituzionali;
    4. prendere parte a Forum tematici;
    5. votare nei referendum aperti alle elettrici e agli elettori e prendere parte alle altre forme di consultazione;
    6. avere accesso alle informazioni su tutti gli aspetti della vita del partito;
    7. prendere parte alle assemblee dei circoli;
    8. ricorrere agli organismi di garanzia e riceverne tempestiva risposta  qualora si ritengano violate le norme del presente Statuto, quanto a  diritti e doveri loro attribuiti.
  5. Gli iscritti e le iscritte al Partito Democratico hanno inoltre il diritto di:
    1. partecipare all’elezione diretta dei Segretari e delle Assemblee ai livelli territoriali inferiori a quello nazionale.
    2. essere consultati sulla scelta delle candidature del Partito Democratico a qualsiasi carica istituzionale elettiva;
    3. votare nei referendum riservati agli iscritti;
    4. partecipare alla formazione della proposta politica del partito e alla sua attuazione;
    5. avere sedi permanenti di confronto e di elaborazione politica;
    6. essere compiutamente informati ai fini di una partecipazione consapevole alla vita interna del partito;
    7. avanzare la propria candidatura per gli organismi dirigenti ai  diversi livelli e sottoscrivere le proposte di candidatura per  l’elezione diretta da parte di tutti gli elettori;
    8. candidarsi e sottoscrivere le proposte di candidatura a ricoprire incarichi istituzionali.
    9. ricorrere agli organismi di garanzia e riceverne tempestiva risposta  qualora si ritengano violate le norme del presente Statuto e del Codice  Etico.
  6. Tutti gli elettori e le elettrici del Partito Democratico hanno il dovere di:
    1. concorrere alla scelta dell’indirizzo politico e programmatico del  partito attraverso la partecipazione alle diverse sedi e ai diversi  momenti di analisi, discussione e confronto che costituiscono la vita  democratica interna anche attraverso le procedure di elezione del  Segretario Nazionale e dell’Assemblea nazionale;
    2. favorire l’ampliamento dei consensi verso il partito negli ambienti sociali in cui sono inseriti;
    3. sostenere lealmente i suoi candidati alle cariche istituzionali ai vari livelli;
    4. aderire ai gruppi del Partito Democratico nelle assemblee elettive di cui facciano parte;
    5. essere coerenti con la dichiarazione sottoscritta al momento della registrazione nell’Albo.
  7. Gli iscritti e le iscritte al Partito Democratico hanno inoltre il dovere di:
    1. partecipare attivamente alla vita democratica del partito;
    2. contribuire al finanziamento del partito versando con regolarità la quota annuale di iscrizione;
    3. favorire l’ampliamento delle adesioni al partito e della partecipazione ai momenti aperti a tutti gli elettori;
    4. rispettare lo Statuto e il Codice Etico, le cui violazioni possono dare luogo alle sanzioni previste.
  8. L’iscrizione al partito, così come la registrazione nell’Albo degli  elettori e delle elettrici, sono effettuate individualmente dalle  persone fisiche, a partire dal compimento del sedicesimo anno di età e  possono essere effettuate anche per via telematica.
  9. Le persone appartenenti ad altri movimenti politici o iscritte ad  altri partiti politici o aderenti, all’interno delle Assemblee elettive,  a gruppi diversi da quello del Partito Democratico, non possono essere  registrati nell’Anagrafe degli iscritti e nell’Albo degli elettori del  PD.
  10. Le persone fisiche registrate nell’Anagrafe degli iscritti e  nell’Albo degli elettori che, in occasione di elezioni amministrative,  al termine delle procedure per la selezione delle candidature, si siano  candidate in liste alternative al PD, o comunque non autorizzate dal PD,  vengono escluse e non sono più registrabili, per l’anno in corso e per  quello successivo, nell’Anagrafe degli iscritti e nell’Albo degli  elettori e delle elettrici del PD.
CAPO II – Formazione dell’indirizzo politico, composizione, modalità di elezione e funzioni degli organismi dirigenti nazionali
Articolo 5
(Segretario o Segretaria nazionale)
  1. Il Segretario nazionale rappresenta il Partito, ne esprime la  leadership elettorale ed istituzionale, l’indirizzo politico sulla base  della piattaforma approvata al momento della sua elezione ed è proposto  dal Partito come candidato all’incarico di Presidente del Consiglio dei  Ministri.
  2. Il Segretario nazionale, nell’esercizio della leadership elettorale  ed istituzionale, propone alla Direzione nazionale un diverso candidato  all’incarico di Presidente del Consiglio dei Ministri, quando lo ritenga  opportuno per gli interessi del Paese e del Partito.
  3. Qualora il Partito Democratico aderisca a coalizioni e per  l’individuazione del candidato alla carica di Presidente del Consiglio  dei Ministri si utilizzino le primarie, l’Assemblea nazionale stabilisce  le modalità di presentazione e selezione di eventuali altre  candidature, in aggiunta a quelle del Segretario nazionale, che saranno  ammesse e successivamente presentate alla coalizione.
  4. Qualora il Segretario cessi dalla carica, prima del termine del suo  mandato, l’Assemblea può eleggere un nuovo Segretario per la parte  restante del mandato ovvero determinare lo scioglimento anticipato  dell’Assemblea stessa. Qualora il Segretario si dimetta per un dissenso  motivato verso deliberazioni approvate dall’Assemblea o dalla Direzione  nazionale, l’Assemblea può eleggere, con la maggioranza dei due terzi,  dei componenti un nuovo Segretario per la parte restante del mandato. A  questo fine, il Presidente convoca l’Assemblea per una data non  successiva a trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni. Nel  caso in cui nessuna candidatura ottenga l’approvazione della predetta  maggioranza, si procede a nuove elezioni per il Segretario e per  l’Assemblea.
  5. Il Segretario nazionale in carica non può essere rieletto qualora  abbia ricoperto l’incarico per un arco temporale pari a due mandati  pieni, a meno che, allo scadere dell’ultimo mandato, non eserciti la  funzione di Presidente del Consiglio dei Ministri per la sua prima  legislatura. In tal caso il mandato è rinnovabile fino a che non  ricorrano i limiti alla reiterabilità dei mandati nella carica di  Presidente del Consiglio di cui all’articolo 28.
  6. Il Segretario nazionale è titolare, responsabile del simbolo del  Partito Democratico e ne cura l’utilizzo, anche ai fini dello  svolgimento di tutte le attività necessarie alla presentazione delle  liste nelle tornate elettorali.
  7. In caso di dimissioni o di cessazione del mandato per scadenza  naturale, il Segretario nazionale continua a curare l’utilizzo del  simbolo ai soli fini dello svolgimento di tutte le attività necessarie  alla presentazione delle liste nelle tornate elettorali, oltre a  svolgere gli adempimenti previsti dall’art. 2, comma 1, del D.P.R.  132/93. In caso di sfiducia al Segretario nazionale o impedimento, la  gestione del simbolo, ai soli fini della presentazione delle liste nelle  tornate elettorali, è affidata al Presidente del Partito.
  8. In caso di dimissioni del Segretario nazionale e di formale avvio  della fase congressuale, la gestione ordinaria del partito è affidata al  Presidente dell’Assemblea nazionale, in qualità di Presidente  pro-tempore della Direzione nazionale.
Articolo 6
(Assemblea nazionale)
  1. L’Assemblea nazionale è composta da:
    • seicento eletti mediante liste collegate direttamente alle  candidature a Segretario nazionale alle primarie. Nella composizione  delle liste devono essere rispettate la parità e l’alternanza di genere;
    • i segretari fondatori del PD, gli ex segretari nazionali del PD  iscritti, gli ex Presidenti del Consiglio iscritti, i segretari  regionali, i segretari provinciali, i segretari delle federazioni  all’estero, delle città metropolitane e regionali, la Portavoce della  Conferenza nazionale delle donne, i coordinatori PD delle ripartizioni  estero, il segretario dei Giovani Democratici;
    • cento tra deputati, senatori ed europarlamentari aderenti al partito indicati dai rispettivi Gruppi;
    • i sindaci delle città metropolitane, dei comuni capoluoghi di  provincia e di regione e i presidenti di regione iscritti ed in  attualità di mandato.
  2. L’Assemblea nazionale è infine integrata da un numero variabile di  componenti, espressione delle candidature alla Segreteria nazionale, non  ammesse alla votazione presso gli elettori. Ai candidati alla carica di  Segretario nazionale non ammessi alla votazione, i quali rinuncino a  sostenere altre candidature ammesse, è riconosciuto il diritto a  nominare un numero di persone pari a due, di cui un uomo e una donna,  per ogni punto percentuale di voti ottenuti, su quelli validamente  espressi, in occasione della consultazione preventiva tra gli iscritti,  purché abbiano ottenuto un numero di voti pari almeno al cinque per  cento di quelli validamente espressi.
  3. Per eventuali voti di fiducia o sfiducia al Segretario nazionale  partecipano alla votazione i seicento delegati eletti mediante liste  collegate alle candidature durante le primarie e i segretari regionali  in carica. La stessa platea decide su ogni altra questione attinente le  procedure di cui all’articolo 5 comma 4.
  4. L’Assemblea nazionale e gli organi dirigenti da essa eletti hanno  competenza in materia di indirizzo della politica nazionale del Partito,  di organizzazione e funzionamento di tutti gli organismi dirigenti  nazionali, di definizione dei principi essenziali per l’esercizio  dell’autonomia da parte delle Unioni regionali e delle Unioni  provinciali di Trento e Bolzano.
  5. L’Assemblea nazionale esprime indirizzi sulla politica del partito  attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, secondo  le modalità previste dal suo Regolamento, sia attraverso riunioni  plenarie, sia attraverso Commissioni permanenti o temporanee, ovvero, in  casi di necessità e urgenza, attraverso deliberazioni effettuate per  via telematica sulla base di quesiti individuati dall’Ufficio di  Presidenza o dalla Direzione nazionale. Il Regolamento è approvato  dall’Assemblea nazionale con il voto favorevole della maggioranza  assoluta dei suoi componenti.
  6. L’Assemblea elegge a scrutinio segreto il proprio Presidente che  assume anche la funzione di Presidente del Partito. Nel caso in cui  nessun candidato abbia conseguito nella prima votazione un numero di  voti almeno pari alla maggioranza dei componenti, si procede  immediatamente a una seconda votazione, sempre a scrutinio segreto, di  ballottaggio tra i due candidati più votati. Il Presidente  dell’Assemblea nazionale resta in carica per la durata del mandato  dell’Assemblea. Il Presidente nomina un ufficio di Presidenza sulla base  dei risultati delle elezioni per l’Assemblea.
  7. L’Assemblea è convocata ordinariamente dal suo Presidente almeno una  volta ogni sei mesi. In via straordinaria deve essere convocata dal suo  Presidente se lo richiedano almeno un quinto dei suoi componenti.
  8. L’Assemblea nazionale può, su mozione motivata, approvata con il  voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti,  sfiduciare il Segretario. Se l’Assemblea sfiducia il Segretario, si  procede a nuove elezioni per l’Assemblea e il Segretario.
  9. L’Assemblea è convocata ordinariamente dal suo Presidente in prima e seconda convocazione almeno una volta ogni sei mesi.
Articolo 7
(Assemblea dei Sindaci- amministratori locali)
  1. L’Assemblea nazionale dei Sindaci è il luogo del confronto e del  coordinamento degli amministratori locali, in vigenza di mandato  elettorale,  iscritti o sostenuti dal Partito, purché non iscritti ad  altro partito o movimento politico.
  2. L’Assemblea si dota di un coordinamento e di un coordinatore che  deve essere iscritto al Partito Democratico, nonché di un proprio  Regolamento che stabilisce i criteri di partecipazione e le modalità di  funzionamento. L’Assemblea nomina una delegazione di 5 sindaci i quali,  insieme al Coordinatore, sono componenti di diritto della Direzione  Nazionale. Il Coordinatore è altresì componente di diritto della  Segreteria Nazionale.
Articolo 8
(Durata dei mandati del Segretario e dell’Assemblea nazionale)
  1. I mandati di Segretario nazionale del Partito e di componente della Assemblea nazionale durano quattro anni.
  2. Il Presidente dell’Assemblea nazionale indice l’elezione  dell’Assemblea e del Segretario nazionale sei mesi prima della scadenza  del mandato del Segretario in carica. Quando ricorrano i casi di  scioglimento anticipato dell’Assemblea previsti dall’articolo 5, comma  4, e dall’articolo 6, comma 8, il Presidente dell’Assemblea nazionale  indice l’elezione entro i quattro mesi successivi.
Articolo 9
(Vicesegretari)
  1. Il Segretario nazionale può proporre all’Assemblea nazionale l’elezione di uno o due Vicesegretari.
  2. I Vicesegretari svolgono funzioni delegate dal Segretario.
  3. Nel caso di due Vicesegretari, andrà sempre rispettata la parità di  genere e uno di loro dovrà essere indicato espressamente con funzioni di  Vicario.
Articolo 10
(Segreteria nazionale)
  1. La Segreteria nazionale è l’organo collegiale che collabora con il  Segretario ed ha funzioni esecutive. Può essere formata da un minimo di  12 a un massimo di 20 componenti, oltre al suo Coordinatore. La sua  composizione dovrà sempre rispettare la parità di genere. Fanno altresì  parte della Segreteria nazionale i componenti per funzione ai sensi del  presente Statuto.
  2. Il Segretario nomina la Segreteria nazionale ed eventuali altri  organismi esecutivi e ne dà comunicazione in una riunione della  Direzione nazionale convocata con specifico ordine del giorno. Il  Segretario può revocare la nomina dei componenti della Segreteria. Tale  revoca deve essere comunicata e motivata in una riunione della Direzione  nazionale.
  3. La Segreteria è convocata dal Segretario, che è tenuto a dare pubblicità alle decisioni assunte.
  4. Ulteriori nomine relative ad altre funzioni esecutive esterne alla  Segreteria debbono essere preventivamente approvate dalla Direzione  nazionale.
Articolo 11
(Direzione nazionale)
  1. La Direzione nazionale è organo di esecuzione degli indirizzi  dell’Assemblea nazionale ed è organo d’indirizzo politico. Esso, ai  sensi del proprio Regolamento, approvato con il voto favorevole della  maggioranza assoluta dei suoi componenti, assume le proprie  determinazioni attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno,  risoluzioni politiche e svolge la sua funzione di controllo attraverso  interpellanze e interrogazioni al Segretario e ai membri della  Segreteria.
  2. La Direzione nazionale è composta da centoventiquattro membri  eletti. Sessanta eletti dall’Assemblea nazionale con metodo  proporzionale, nella prima riunione successiva alle elezioni di cui  all’articolo 6 e da quattro rappresentanti eletti, nella medesima  riunione, dai delegati all’Assemblea nazionale della Circoscrizione  estero. Sessanta indicati dai livelli regionali, ivi compresa la  Circoscrizione estero, tra amministratori locali e rappresentanti delle  federazioni provinciali e dei circoli, nel rispetto del pluralismo  politico, congressuale e della rappresentanza di genere. Le modalità di  elezione o nomina sono demandate ad un apposito regolamento approvato  dalla Direzione nazionale.
  3. Sono inoltre membri di diritto della Direzione nazionale: il  Segretario; il Presidente dell’Assemblea nazionale e l’Ufficio di  Presidenza; i Vicesegretari; il Tesoriere; la Portavoce della Conferenza  nazionale delle donne, il Segretario nazionale dei Giovani democratici,  i Presidenti dei gruppi parlamentari del Partito Democratico italiani  ed europei; i Segretari Regionali, il Coordinatore dei Sindaci e i  cinque componenti indicati dall’Assemblea nazionale dei Sindaci.  L’Assemblea nazionale, prima di procedere alla elezione della Direzione  nazionale, determina gli ulteriori componenti di diritto in relazione ai  ruoli istituzionali assolti dal Partito a livello nazionale e locale  nella legislatura in corso. Il segretario nazionale può chiamare a farne  parte, con diritto di voto, venti personalità del mondo della cultura,  del lavoro, dell’associazionismo, delle imprese. La Direzione nazionale  può dar vita a suoi organi interni per sviluppare la propria attività.
  4. La Direzione nazionale è presieduta dal Presidente dell’Assemblea  nazionale, che la convoca almeno una volta ogni due mesi. In via  straordinaria deve essere convocata dal Presidente se lo richiedano il  Segretario o almeno un quinto dei suoi componenti.
Articolo 12
(Scelta dell’indirizzo politico mediante Congresso ed elezione diretta del Segretario e dell’Assemblea nazionale)
  1. Le elezioni per il Segretario e per l’Assemblea nazionale si  svolgono di norma ogni quattro anni, salvo i casi previsti dall’articolo  5, comma 4 e dall’articolo 6, comma 8 e sono disciplinate da un  Regolamento approvato dalla Direzione nazionale con il voto favorevole  della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
  2. Il procedimento congressuale ordinario è articolato in due fasi.  Nella prima fase, che si conclude con lo svolgimento dell’Assemblea  nazionale, si discutono piattaforme politico-programmatiche. La seconda  fase consiste nel voto degli iscritti sulle candidature a Segretario e  nel successivo svolgimento delle primarie per la scelta del Segretario  nazionale, come di seguito specificato.
  3. Le fasi congressuali si articolano nel seguente modo:
Prima fase: entro dieci giorni successivi alla  Direzione nazionale che approva il Regolamento di cui al comma 2, è  possibile presentare alla Presidenza della Direzione nazionale:
  1. documenti politici;
  2. contributi tematici.
I primi devono essere sottoscritti da almeno il 15 per cento dei  componenti della direzione nazionale o da almeno il 30 per cento  dell’assemblea nazionale uscente o da almeno 4000 iscritti di almeno 12  regioni. I secondi (contributi tematici) da almeno 10 componenti della  Direzione o 20 componenti dell’Assemblea o 3000 iscritte/i. Tutti i  contributi sono pubblicati sulla piattaforma partecipativa del Partito  Democratico. Nei successivi quaranta giorni i documenti politici e i  contributi tematici vengono discussi e votati dalle iscritte e dagli  iscritti nelle assemblee di circolo. I documenti politici sono posti al  voto degli iscritti nei circoli in alternativa tra loro. I livelli  territoriali provinciali e regionali possono promuovere ulteriori  momenti di approfondimento e dibattito anche elaborando propri  contributi da trasmettere alla Presidenza. Entro quindici giorni dalla  fine della fase di confronto territoriale, l’Assemblea nazionale:
  1. ratifica il voto sui testi espresso dagli iscritti nei circoli;
  2. assume i documenti politici che abbiano conseguito almeno il 33% dei  voti degli iscritti, ovvero almeno il 20% per i contributi tematici;
  3. discute i documenti politici e i contributi tematici.
I testi assunti dall’Assemblea costituiscono la base del confronto per la seconda fase del congresso.
Seconda fase: entro venti giorni dall’Assemblea  nazionale conclusiva della prima fase si convocano, in ogni Circolo, le  Assemblee degli iscritti, che discutono le piattaforme presentate da  ciascun candidato Segretario. Al termine di ciascuna Assemblea, gli  iscritti – secondo tempi e modalità determinati dal Regolamento  congressuale – si pronunciano, con unico voto individuale e segreto,  sulle candidature e relative piattaforme. Risultano ammessi alle  primarie aperte a tutti gli elettori per la scelta del Segretario  nazionale, i due candidati a Segretario nazionale che abbiano ottenuto  più voti tra gli iscritti. Il risultato delle votazioni degli iscritti è  comunicato ufficialmente dalla Commissione Nazionale per il Congresso,  entro tre giorni dal termine delle votazioni stesse. Entro trenta giorni  dalla comunicazione ufficiale di cui al periodo precedente, si tengono  le primarie aperte a tutti gli elettori per la scelta del Segretario  nazionale, tra i due candidati più votati dagli iscritti. Gli elettori  che partecipano alle primarie aderiscono all’Albo nazionale delle  elettrici e degli elettori direttamente nelle sedi di seggio ed  esclusivamente per via telematica e digitale. Tutti i seggi sono dotati  dei supporti informatici adeguati per garantire la registrazione  immediata e senza deroghe. Il complesso delle regole congressuali viene  stabilito con apposito regolamento votato nella prima Direzione di  apertura del percorso, che dovrà anche prevedere la fattispecie delle  deroghe all’esclusività della via telematica e digitale per le sedi di  seggio.
  1. Il Segretario Nazionale in carica ha la facoltà di proporre  all’Assemblea lo svolgimento di un Congresso Nazionale straordinario per  “tesi”. Per la votazione sulla proposta è richiesta la maggioranza  semplice degli aventi diritto in Assemblea. Il documento di base è  proposto dal Segretario ed è approvato dalla Direzione. E’ emendabile  dalle assemblee dei circoli, provinciali e regionali e nazionale  vigenti, secondo un apposito regolamento approvato dalla Direzione  nazionale. La conclusione del percorso avviene con la votazione in  Assemblea nazionale dei documenti.
  2. Possono essere candidati e sottoscrivere le candidature a Segretario  nazionale e componente dell’Assemblea nazionale solo gli iscritti in  regola con i requisiti di iscrizione presenti nella relativa Anagrafe  alla data nella quale viene deliberata la convocazione delle elezioni, e  che risultino tra i firmatari dei documenti politici presentati al voto  degli iscritti, nella prima fase del congresso di cui al comma 3.
  3. Per essere ammesse alla fase del procedimento elettorale, le  candidature a Segretario nazionale devono essere sottoscritte da almeno  il 20% dei componenti dell’Assemblea nazionale uscente o da un numero di  iscritti compreso tra quattromila (4000) e cinquemila (5000),  distribuiti in almeno dodici (12) regioni e con minimo cento (100)  sottoscrittori per ciascuna regione. A questo fine la Circoscrizione  Estero è equiparata ad un’unica regione.
  4. Il Regolamento di cui al primo comma stabilisce tempi e modalità di  svolgimento delle riunioni dei Circoli, nel corso delle quali vengono  presentate le piattaforme politico-programmatiche proposte dai candidati  a Segretario e si svolge intorno ad esse un dibattito aperto a tutti  gli elettori del Partito Democratico.
  5. Il medesimo Regolamento stabilisce le modalità di votazione da parte  degli iscritti sulle candidature a Segretario nazionale, in modo da  garantire la segretezza del voto e la regolarità dello scrutinio.
  6. Ai fini dell’elezione, le candidature a Segretario nazionale vengono  presentate in collegamento con una sola lista di candidati a componente  dell’Assemblea nazionale. Nella composizione di tali liste devono  essere rispettate la pari rappresentanza e l’alternanza di genere. La  ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni regionali viene effettuata  in proporzione alla popolazione residente e al numero dei voti ricevuti  dal Partito Democratico nelle più recenti elezioni per la Camera dei  Deputati. Le province autonome di Trento e Bolzano costituiscono  ciascuna una circoscrizione. Con l’eccezione della Valle d’Aosta e del  Molise, le circoscrizioni regionali sono articolate in collegi nei quali  sono assegnati da un minimo di quattro ad un massimo di nove seggi. In  ciascun collegio può essere presentata una lista collegata a ciascun  candidato alla Segreteria. I seggi assegnati a ciascun collegio sono  ripartiti tra le liste con metodo proporzionale. I seggi non assegnati  sulla base dei quozienti pieni vengono ripartiti tra le liste sulla base  dei resti, nell’ambito delle circoscrizioni regionali. Ogni altro  aspetto è stabilito dal Regolamento di cui al precedente comma 1, il  quale prevede confronti pubblici tra i candidati.
  7. Sono ammesse a partecipare alle elezioni, in qualità di elettrici ed  elettori, tutte le persone che al momento del voto rientrino nei  requisiti di cui all’art. 4 comma 3 e devolvano un contributo di entità  contenuta.
  8. Il Presidente della Commissione nazionale per il Congresso,  all’apertura della prima seduta dell’Assemblea stessa, proclama eletto  Segretario Nazionale quello, tra i due candidati, che ha ottenuto più  delegati eletti in Assemblea.
Articolo 13
(Organizzazioni all’estero del Partito Democratico)
  1. Il Partito Democratico, al fine di garantire la partecipazione  politica, sociale e culturale degli italiani residenti all’estero,  organizza le proprie strutture anche in altri Paesi.
  2. In considerazione delle norme che disciplinano il voto all’estero,  le organizzazioni del Partito Democratico, quando è necessario,  concorrono a promuovere coalizioni politiche conformi a quelle  costituite nel territorio nazionale.
  3. Le forme e le modalità di organizzazione del Partito Democratico  all’estero sono stabilite dallo Statuto della Circoscrizione Estero che  sarà, in conformità alle norme di cui al capo III, approvato e  modificato dalla relativa Assemblea, con il voto favorevole della  maggioranza assoluta dei suoi componenti.
  4. Le regole per le intese con le forze politiche e sociali dei paesi  di residenza sono definite in accordo con la Direzione nazionale.
CAPO III – Struttura federale
Articolo 14
(Autonomia statutaria a livello regionale e nelle province di Trento e Bolzano)
  1. Le Unioni regionali e le Unioni provinciali di Trento e Bolzano  hanno un proprio Statuto che, nel rispetto e in armonia con i principi  fondamentali dello Statuto nazionale, disciplina l’attività del partito  nel loro ambito territoriale.
  2. Gli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di  Trento e Bolzano sono approvati e modificati dalla relativa Assemblea  con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.  Essi entrano in vigore entro trenta giorni dalla loro approvazione, a  meno che entro tale termine la Commissione nazionale di garanzia, la  quale ha il compito di verificarne la conformità con i principi  fondamentali dello Statuto nazionale, non rinvii lo Statuto con le  relative osservazioni all’Unione regionale o alle Unioni provinciali di  Trento e Bolzano affinché provvedano a modificarlo. In tal caso, se la  relativa Assemblea non intende adeguarsi in tutto o in parte alle  osservazioni della Commissione nazionale di garanzia può ricorrere  all’Assemblea nazionale, la quale decide in via definitiva con il voto  favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti entro i  successivi sessanta giorni.
  3. Forme speciali di autonomia per rispondere a peculiari esigenze  territoriali, in via sperimentale o permanente, possono essere richieste  dalle Assemblee regionali o dalle Assemblee provinciali di Trento e  Bolzano con la procedura prevista per la revisione dei propri Statuti.  Tali richieste sono esaminate dall’Assemblea nazionale e da essa  approvate con la procedura prevista per la revisione dello Statuto  nazionale.
Articolo 15
(Autonomia degli organi regionali, delle province autonome e locali)
  1. Ai competenti organi delle Unioni regionali e delle Unioni  provinciali di Trento e Bolzano, nonché agli organi locali, è  riconosciuta autonomia politica, programmatica, organizzativa e  finanziaria in tutte le materie che il presente Statuto non riservi alla  potestà degli organi nazionali, comprese le alleanze politiche ed  elettorali a livello regionale, provinciale e comunale. Nel caso di  decisioni che comportino una alleanza politica con partiti non  coalizzati con il Partito Democratico in ambito nazionale, l’organo  territoriale competente è tenuto ad informare preventivamente il  Segretario nazionale e, se si tratti di organo sub-regionale, il  Segretario regionale o il Segretario provinciale di Trento e Bolzano. In  caso di rilievi o richiesta di riesame della decisione, gli organi che  l’hanno adottata sono tenuti a rispondere motivandola in modo esaustivo.
  2. Gli organi nazionali intervengono negli ambiti riservati ai livelli  regionali, delle province autonome e locali soltanto se e nella misura  in cui gli effetti della loro azione possono pregiudicare i valori  fondamentali del partito definiti dal Manifesto e dal Codice etico. In  tali casi la Direzione nazionale può annullare le deliberazioni degli  organismi delle Unioni regionali, delle Unioni provinciali di Trento e  Bolzano o locali con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei  suoi componenti entro 15 giorni dalla loro adozione.
  3. Qualora il Segretario regionale o il Segretario provinciale di  Trento e Bolzano, o una maggioranza dei componenti della relativa  Assemblea, ritengano che una decisione nazionale violi l’autonomia  statutaria possono ricorrere entro trenta giorni dalla sua approvazione  alla Commissione nazionale di garanzia che giudica entro i successivi  trenta giorni con decisione inappellabile. In caso di necessità la  Commissione nazionale di garanzia può sospendere preventivamente  l’efficacia della decisione.
  4. L’autonomia regionale e delle province autonome comprende anche la  possibilità di stipulare accordi tra le Unioni regionali e le Unioni  provinciali di Trento e Bolzano, alle medesime condizioni e con i  medesimi limiti previsti per gli Statuti.
  5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, al fine di rafforzare la  capacità di raccogliere efficacemente le istanze dei territori sul piano  politico nazionale e sovranazionale, la Direzione nazionale approva un  regolamento che definisce strumenti e modalità di cooperazione  rafforzata tra le Unioni regionali che appartengono alla medesima  circoscrizione elettorale per le elezioni del Parlamento europeo.
Articolo 16
(Accordi confederativi)
  1. Qualora in una o più regioni o in una provincia autonoma si  realizzino le condizioni per costituire una forza politica capace di  rappresentare l’elettorato di orientamento Democratico, il Partito  Democratico, a fronte della reale adesione locale al progetto,  stabilisce con essa un rapporto confederale. La proposta di accordo, che  definisce anche le modalità di partecipazione del soggetto confederato  agli organi regionali, è deliberata dalle singole Assemblee regionali a  maggioranza assoluta dei relativi componenti e, successivamente,  approvata dalla Assemblea nazionale a maggioranza assoluta dei suoi  componenti.
  2. L’accordo confederativo può implicare che il partito locale si  riconosca nelle liste del Partito Democratico per il Parlamento  nazionale ed europeo con la facoltà di presentare propri candidati  all’interno delle medesime liste. Per le elezioni l’accordo  confederativo può comportare la rinuncia del Partito Democratico a  presentare proprie liste ovvero la regolare presentazione di liste  elettorali comuni con il partito locale confederato.
Articolo 17
(Circoli)
  1. I Circoli costituiscono le unità organizzative di base attraverso  cui gli iscritti partecipano alla vita del partito. Si distinguono in  Circoli territoriali, tematici, di ambiente (in sedi di lavoro o  studio), Circoli on-line e Punti PD costituiti sulla rete ai quali è  possibile aderire indipendentemente dalla sede di residenza, lavoro o  studio. In caso di partecipazione contemporanea ad un Circolo  territoriale e ad un Circolo d’ambiente o tematico, fermo restando il  diritto di partecipare alla vita politica interna ed all’elezione degli  organi dirigenti di entrambi, l’iscritto deve indicare presso quale dei  due Circoli intende esercitare gli altri propri diritti ai sensi del  presente Statuto.
  2. Un circolo online si può costituire con l’adesione di almeno dieci  iscritti ovvero da almeno tre persone espressione del medesimo luogo di  residenza, studio o di lavoro per i Punti PD. La richiesta di  avvio del circolo on line o di un Punto PD deve essere presentata  formalmente al Responsabile organizzazione nazionale su apposito form  presente sul sito. Il Responsabile organizzazione nazionale entro venti  giorni risponde alla richiesta e conferma l’avvio delle attività. Gli  aderenti al circolo on line o al Punto PD votano un portavoce,  responsabile di tutte le attività del circolo. Per l’esercizio degli  altri “propri diritti” la partecipazione al voto degli aderenti ai  circoli on line deve essere garantita fisicamente presso il circolo più  vicina alla residenza dei singoli iscritti. Il Responsabile  organizzazione propone al voto della Direzione nazionale uno specifico  regolamento che disciplini le modalità di funzionamento dei circoli  online e dei Punti PD.
  3. Gli elettori possono partecipare, senza diritto di voto, alle attività dei Circoli.
  4. I criteri per l’articolazione dei Circoli territoriali e di ambiente  sono stabiliti dagli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni  provinciali di Trento e Bolzano. Gli Statuti devono prevedere in ogni  caso che i Circoli abbiano una Assemblea degli iscritti e un Segretario.  L’iscrizione ai Circoli territoriali è riconosciuta anche agli iscritti  residenti al di fuori del territorio del Circolo di riferimento ma che  vi sono domiciliati per ragioni di studio o di lavoro
  5. Per le modalità di costituzione dei Circoli on-line e dei Punti PD,  il loro funzionamento, gli organi e le relative modalità di elezione,  non previste dal presente Statuto, è adottato un apposito Regolamento  approvato dalla Direzione nazionale.
  6. I circoli possono stipulare forme di collaborazione con altri  soggetti associativi per l’utilizzo delle proprie sedi, per lo  svolgimento di attività di servizio e la realizzazione di progetti  comuni rivolti al territorio e alle comunità di riferimento, attraverso  le quali andranno stabiliti i rispettivi impegni, secondo i principi di  reciprocità e trasparenza.
Articolo 18
(Unioni comunali)
  1. L’Unione comunale è l’organo di direzione e rappresentanza politica  del Partito Democratico in tutti i Comuni in cui sono costituiti due o  più Circoli. Gli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni  provinciali di Trento e Bolzano devono prevedere i criteri di elezione,  di integrazione in caso di dimissioni e funzionamento delle Unioni  comunali. In ogni caso gli Statuti devono prevedere che le Unioni  comunali abbiano un’Assemblea, una Direzione e un Segretario.
Articolo 19
(Federazioni provinciali o territoriali)
  1. Gli Statuti delle Unioni regionali devono prevedere le modalità di  funzionamento delle Federazioni provinciali o territoriali, quali  organismi di direzione e rappresentanza politica del Partito Democratico  di livello inferiore a quello regionale. In ogni caso, gli Statuti  devono prevedere che le Federazioni provinciali o territoriali abbiano  un Segretario, una Direzione, una Assemblea e un Tesoriere.
  2. Gli accorpamenti di due o più Federazioni provinciali o territoriali  devono essere approvati dalla maggioranza dei due terzi dei componenti  delle relative Assemblee e ratificati dalla Direzione regionale  competente. Le conseguenti modalità di elezione dei Segretari e delle  Assemblee provinciali e di Circolo sono disciplinate da un Regolamento  quadro approvato dalla Direzione nazionale, con il voto favorevole della  maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Articolo 20
(Rete dei Volontari)
  1. Il Partito Democratico promuove la Rete dei Volontari Democratici  per la tutela dei beni comuni che permettono l’esercizio dei diritti  fondamentali e il libero sviluppo della persona da tutelare  nell’interesse generale e in particolare delle generazioni future. La  rete dei Volontari Democratici si organizza nelle  comunità locali di riferimento, investendo sul protagonismo attivo in  tutti i territori dei circoli, degli iscritti e degli elettori  interessati mediante specifiche campagne d’azione e mobilitazione. Su  proposta del Segretario nazionale viene attivato un coordinamento  nazionale e indicato un responsabile di progetto.
Articolo 21
(Principi inderogabili per gli statuti regionali)
  1. Gli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di  Trento e Bolzano disciplinano i livelli e l’articolazione  dell’organizzazione territoriale, nonché la composizione e le competenze  degli organismi dirigenti regionali e locali nel quadro dei principi  contenuti nel presente Statuto, nel Codice etico e nel Manifesto.
  2. Per ogni livello territoriale cui spetti la titolarità, nel proprio  ambito, della rappresentanza politica del Partito Democratico, devono  essere previsti un Segretario, un Tesoriere, una Direzione e una  Assemblea.
  3. La composizione numerica delle direzioni e degli esecutivi, a tutti i  livelli, non può essere superiore a quella dei corrispondenti organismi  nazionali del presente Statuto. La composizione delle Direzioni  provinciali deve rispettare il pluralismo interno e quanto indicato  all’art.11 per la Direzione nazionale.
  4. L’elezione del Segretario e dell’Assemblea Regionale e provinciale,  nonché quella del Segretario e del Direttivo di circolo, avviene con il  voto personale, diretto e segreto degli iscritti.
  5. I mandati di Segretario regionale, di Segretario provinciale di  Trento e Bolzano e di componente la relativa Assemblea durano quattro  anni.
  6. In deroga al principio generale di elezione da parte dei soli  iscritti, uno Statuto regionale può deliberare l’elezione del Segretario  e dell’Assemblea da parte degli elettori del PD.
  7. Le candidature a Segretario regionale, a Segretario provinciale di  Trento e Bolzano, vengono presentate in collegamento con liste di  candidati a componenti della relativa Assemblea, sulla base di  piattaforme politico-programmatiche concorrenti. In ciascun collegio  elettorale possono essere presentate una o più liste collegate a ciascun  candidato alla Segreteria.
  8. Se il Segretario regionale cessa dalla carica prima del termine del  suo mandato, l’Assemblea regionale può eleggere un nuovo Segretario per  la parte restante del mandato ovvero determinare lo scioglimento  anticipato dell’Assemblea stessa. Se il Segretario si dimette per un  dissenso motivato verso deliberazioni approvate dall’Assemblea,  l’Assemblea può eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del  mandato con la maggioranza assoluta dei componenti. A questo fine, il  Presidente convoca l’Assemblea per una data non successiva a trenta  giorni dalla presentazione delle dimissioni. Nel caso in cui nessuna  candidatura sia approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti, si  procede a nuove elezioni per il Segretario e per l’Assemblea.
  9. L’Assemblea regionale può, su mozione motivata, approvata con il  voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti,  sfiduciare il Segretario. Se l’Assemblea sfiducia il Segretario, si  procede a nuove elezioni per l’Assemblea e il Segretario.
  10. I Regolamenti per l’elezione degli organismi dirigenti regionali,  sono approvati dall’Assemblea regionale e dall’Assemblea provinciale di  Trento e Bolzano, sulla base di un Regolamento – quadro approvato dalla  Direzione nazionale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentita  la Conferenza dei Segretari regionali. I Regolamenti per l’elezione  degli organismi dirigenti provinciali o territoriali e locali, sono  approvati dall’Assemblea regionale, sulla base di un Regolamento –  quadro approvato dalla Direzione nazionale, a maggioranza assoluta dei  suoi componenti. Deve essere in ogni caso tutelata la pari  rappresentanza di genere, la segretezza del voto, oltre ad essere  garantita la regolarità dello scrutinio.
  11. Gli Statuti regionali definiscono i modi e le forme della presenza  degli eletti nelle istituzioni negli organismi territoriali del partito.
Articolo 22
(Conferenza dei Segretari regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano)
  1. La Conferenza dei Segretari regionali e dei Segretari provinciali di  Trento e Bolzano è organo di rappresentanza federale del partito, di  coordinamento dell’iniziativa politica e delle scelte organizzative in  un rapporto di leale cooperazione tra il livello nazionale e le Unioni  regionali e delle province autonome. Essa si dota di un Regolamento  approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi  componenti.
  2. La Conferenza è presieduta da un suo componente eletto annualmente a  scrutinio segreto. Essa è convocata dal Coordinatore, che ne determina  l’ordine del giorno d’intesa con il Segretario nazionale o suo delegato.  Il Coordinatore è componente di diritto della Segreteria Nazionale.
  3. La Conferenza esprime pareri sulle scelte relative alla perequazione  finanziaria tra i diversi livelli del partito e i diversi ambiti  territoriali, oltre che sulle scelte politiche nazionali che incidano in  maniera rilevante sulla sfera di autonomia regionale. Tali pareri  possono essere derogati dagli organi nazionali con deliberazioni assunte  con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei loro componenti.
  4. Qualora la Conferenza o il suo Presidente ritengano che un organo  statutario non rispetti l’autonomia riconosciuta alle Unioni regionali e  alle Unioni provinciali di Trento e Bolzano possono ricorrere alla  Commissione nazionale di garanzia che delibera entro trenta giorni con  decisione inappellabile e che in caso di necessità può previamente  decidere di sospendere l’efficacia della decisione assunta.
Articolo 23
(Commissariamenti, scioglimenti e poteri sostitutivi)
  1. In casi di necessità e urgenza, di gravi e ripetute violazioni delle  norme dello Statuto, del Codice Etico o dei Regolamenti, ovvero nei  casi di impossibilità di esercitare le funzioni da parte dell’organismo  dirigente, il Segretario nazionale può intervenire nei confronti delle  strutture regionali e territoriali adottando, sentito il parere della  Commissione nazionale di Garanzia, i provvedimenti di sospensione o  revoca. Tali provvedimenti possono riguardare sia organismi assembleari  sia organi esecutivi, e possono includere l’eventuale nomina di un  organo commissariale determinandone le prerogative. La sospensione, la  revoca e il commissariamento devono essere ratificati, a pena di  nullità, dalla Direzione nazionale con il voto favorevole della  maggioranza assoluta dei componenti entro 30 giorni dall’adozione del  provvedimento. Entro un anno dall’adozione del provvedimento dovranno  essere ripristinati gli organismi statutari, in caso di sospensione,  oppure dovrà essere convocato il procedimento ordinario di rinnovo  dell’organo, in caso di revoca.
  2. Analoga funzione, nei confronti dei Circoli, è attribuita, sentito  il Segretario della federazione territorialmente competente, al  Segretario regionale, con la medesima procedura prevista al comma 1. In  questo caso la ratifica dei provvedimenti è votata della Direzione  Regionale ed il parere è espresso dalla Commissione Regionale di  Garanzia.
  3. I provvedimenti di scioglimento e chiusura dei Circoli possono essere assunti anche per grave dissesto finanziario.
  4. In caso di ripetute violazioni statutarie sulla medesima materia o  di gravi ripetute omissioni, con la medesima procedura prevista ai commi  1 e 2 può essere nominato, nel rispetto del pluralismo, un organo  commissariale ad acta per decidere sulle medesime materie per un periodo  non superiore a sei mesi.
  5. In presenza di irregolarità evidenti del tesseramento, il Segretario  nazionale promuove verifiche e, ove lo ritenga necessario, sentito il  parere della Commissione Nazionale di Garanzia, nomina commissari ad  acta per la redazione delle anagrafi delle singole articolazioni  territoriali del Partito o parti di esse.
Articolo 24
(Elezioni primarie per le cariche monocratiche istituzionali)
  1. I candidati alla carica di Sindaco e Presidente di Regione vengono scelti attraverso il ricorso alle primarie di coalizione.
  2. Il Regolamento per lo svolgimento delle primarie di coalizione,  definito d’intesa con le forze politiche alleate, è approvato con i voti  favorevoli della maggioranza assoluta dei componenti della Direzione  del Partito Democratico del livello territoriale corrispondente. Tale  Regolamento stabilisce le norme per l’esercizio del diritto di voto, le  modalità e i tempi per la presentazione delle candidature e la  convocazione della consultazione, disciplina la competizione per la fase  che va dalla presentazione delle candidature alle elezioni, fissa  modalità rigorose di registrazione dei votanti e di svolgimento delle  operazioni di voto.
  3. Nel caso di primarie di coalizione, gli iscritti al Partito  Democratico possono avanzare la loro candidatura qualora essa sia stata  sottoscritta da almeno il trentacinque per cento dei componenti  dell’Assemblea del livello territoriale corrispondente, ovvero, da  almeno il trenta per cento degli iscritti nel relativo ambito  territoriale.
  4. Qualora non si svolgano primarie di coalizione, si procede con le  primarie di partito, a meno che la decisione di utilizzare un diverso  metodo, concordato con la coalizione, per la scelta del candidato comune  non sia approvata con il voto favorevole dei tre quinti dei componenti  dell’Assemblea del livello territoriale corrispondente.
  5. Nel caso di primarie di partito, la candidatura a Sindaco,  Presidente di Regione può essere avanzata con il sostegno del dieci per  cento dei componenti della Assemblea del relativo livello territoriale,  ovvero con un numero di sottoscrizioni pari almeno al tre per cento  degli iscritti nel relativo ambito territoriale. Nel caso di primarie di  partito, qualora il Sindaco, il Presidente di Regione uscenti, al  termine del primo mandato, avanzino nuovamente la loro candidatura,  possono essere presentate eventuali candidature alternative se ricevono  il sostegno da almeno il 50% (cinquanta) dei componenti dell’Assemblea  del livello territoriale corrispondente ovvero del 35% (trentacinque)  degli iscritti.
  6. Le primarie, di coalizione o di partito, per la scelta dei candidati  a Sindaco, Presidente di Provincia e Presidente di Regione, si svolgono  con il metodo della maggioranza relativa.
  7. Non si svolgono le elezioni primarie di coalizione o di partito nel  caso in cui, nei tempi prescritti dal Regolamento, di cui al comma 2,  sia stata avanzata una sola candidatura alla carica oggetto di  selezione. Tale candidatura diventa automaticamente quella del PD alle  elezioni.
  8. Per le elezioni dei Presidenti di Regione, nonché dei Sindaci e dei  Presidenti di Provincia dei capoluoghi di Regione, il Segretario  nazionale, qualora ravvisi elementi che pregiudichino l’indirizzo  politico generale del partito, può chiedere all’organo dirigente del  livello territoriale competente di riesaminare le decisioni assunte in  ordine agli accordi di coalizione e alle modalità di selezione delle  candidature. In tale caso, l’organo dirigente del livello territoriale  competente è chiamato a riesaminare la decisione nei sette giorni  successivi.
Articolo 25
(Scelta delle candidature per le Assemblee rappresentative)
  1. La selezione delle candidature per le assemblee rappresentative  avviene ad ogni livello con il metodo delle primarie oppure, dove il  sistema elettorale preveda l’espressione di preferenze, con altre forme  di ampia consultazione democratica. La scelta degli specifici metodi di  consultazione da adottare per la selezione delle candidature a  parlamentare nazionale ed europeo è effettuata con un Regolamento  approvato di volta in volta dalla Direzione nazionale con il voto  favorevole di almeno i tre quinti dei componenti, previo parere della  Conferenza dei Segretari Regionali. Il Regolamento, sopra citato, nel  disciplinare le diverse modalità di selezione democratica dei candidati  per le assemblee elettive, si attiene ai seguenti principi:
    1. l’uguaglianza di tutti gli iscritti e di tutti gli elettori;
    2. la democrazia paritaria tra donne e uomini;
    3. il pluralismo politico nelle modalità riconosciute dallo Statuto;
    4. l’ineleggibilità in caso di cumulo di diversi mandati elettivi;
    5. la rappresentatività sociale, politica e territoriale dei candidati;
    6. il principio del merito che assicuri la selezione di candidati  competenti, anche in relazione ai diversi ambiti dell’attività  parlamentare e alle precedenti esperienze svolte;
    7. la pubblicità della procedura di selezione.
  2. Il Regolamento è approvato dalla Direzione nazionale entro tre mesi  dalla scadenza della presentazione delle liste o, in caso di  scioglimento anticipato, entro tre giorni dalla pubblicazione del  relativo decreto. Tale Regolamento:
  3. individua gli organi responsabili per ricevere le proposte di candidatura e i criteri per selezionarle;
  4. determina le modalità con cui le candidature sono sottoposte, con  metodo democratico, all’approvazione di iscritti o elettori, in via  diretta o attraverso gli organi rappresentativi;
  5. nomina una Commissione elettorale di garanzia, i cui componenti non  sono candidabili, che esamina i ricorsi relativi alle violazioni del  Regolamento e che decide in modo tempestivo e inappellabile.
CAPO IV – Principi generali per le candidature e gli incarichi
Articolo 26
(Codice etico)
  1. Non possono aderire al Partito Democratico come elettori o come  iscritti, non possono essere candidate a cariche interne del Partito o  essere candidate dal Partito a cariche istituzionali le persone che  risultino escluse sulla base del Codice etico.
Articolo 27
(Codice di autoregolamentazione)
  1. Tutti i candidati nelle liste del Partito Democratico ad ogni  livello, devono dichiarare di essere candidabili secondo le condizioni  previste dal “Codice di autoregolamentazione delle candidature”  approvato dalla Commissione parlamentare Antimafia.
  2. Avverso all’esclusione decisa per le ragioni di cui al primo  periodo, il candidato escluso può proporre ricorso alla Commissione  Nazionale di Garanzia che provvede a esprimersi con tempestività. Gli  organismi deputati alla composizione delle liste si impegnano a  pubblicizzare anche online le proposte di candidature prima della  presentazione formale delle liste, per consentire la massima  informazione e la possibilità di segnalare comportamenti non compatibili  coi principi e i valori del Partito Democratico.
Articolo 28
(Incandidabilità e incompatibilità)
  1. Non si può far parte contemporaneamente di più organi esecutivi del Partito Democratico, come le segreterie.
    1. Durante l’esercizio del loro mandato istituzionale non sono  candidabili alla carica di segretario regionale: i presidenti di regione  e dei consigli regionali, gli assessori regionali, i presidenti di  provincia, i sindaci delle città capoluogo di regione e di provincia.
    2. Durante l’esercizio del loro mandato istituzionale non sono  candidabili alla carica di segretario provinciale: i parlamentari  nazionali ed europei, i presidenti di regione, gli assessori regionali, i  consiglieri regionali, i presidenti di provincia, gli assessori  provinciali, i sindaci e gli assessori delle città capoluogo di regione e  di provincia, i sindaci e gli assessori dei comuni superiori a  cinquantamila abitanti.
    3. La carica di segretario regionale e provinciale è incompatibile con  le rispettive funzioni istituzionali per le quali è prevista  l’incandidabilità alle lettere a e b del presente comma.
    4. La carica di segretario di circolo o di segretario cittadino è  incompatibile con quella di sindaco per i comuni con popolazione  superiore ai 15.000 abitanti.
  2. Non è ricandidabile, da parte del Partito Democratico, alla carica  di componente del Parlamento nazionale ed europeo chi ha ricoperto detta  carica per la durata di tre mandati consecutivi.
  3. Non sono candidabili dal Partito Democratico, a qualsiasi livello  nell’ambito della circoscrizione elettorale in cui hanno prestato  servizio negli ultimi tre anni, i soggetti per i quali la legge prevede  l’aspettativa dal servizio come condizione di candidabilità.
  4. Gli iscritti al Partito Democratico non possono ricoprire una carica  monocratica di governo o far parte di un organo esecutivo collegiale  per più di due mandati pieni consecutivi o per un arco temporale  equivalente.
  5. Gli iscritti al Partito Democratico non possono far parte  contemporaneamente di più di un’assemblea elettiva e di un organo  esecutivo, tranne i casi in cui questo sia strettamente richiesto da una  delle cariche istituzionali ricoperte. In tali casi, il settantacinque  per cento delle indennità ricevute per le cariche collegate all’incarico  istituzionale principale devono essere versate alla tesoreria del  partito al livello territoriale corrispondente all’incarico principale.
  6. La carica di parlamentare nazionale o europeo e quella di  consigliere di un comune con meno di quindicimila abitanti non sono  incompatibili. In caso di cumulo, il settantacinque per cento  dell’indennità ricevuta per la carica di consigliere comunale deve  essere versato alla tesoreria del partito del livello provinciale  corrispondente.
  7. Le disposizioni di cui al comma 2 sono inderogabili. Eventuali  deroghe alla disposizione di cui al comma 1 devono essere deliberate  dalla Direzione del livello territoriale per il quale la deroga viene  richiesta, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi  componenti. Eventuali deroghe alle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5,  6 e 7 devono essere deliberate dalla Direzione nazionale con il voto  favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
  8. La deroga può essere concessa soltanto sulla base di una richiesta  che evidenzi in maniera analitica il contributo fondamentale che, in  virtù dall’esperienza politico-istituzionale, delle competenze e della  capacità di lavoro, il soggetto per il quale viene richiesta la deroga  potrà dare all’attività del Partito Democratico attraverso l’esercizio  della specifica carica in questione. Per quanto riguarda la disposizione  di cui al comma 3, la deroga può essere concessa per un numero di casi  non superiore, nella stessa elezione, al 10% degli eletti del Partito  Democratico nella corrispondente tornata elettorale precedente.
  9. Le incandidabilità e le incompatibilità per le cariche istituzionali  di livello regionale e locale, fatto salvo quanto previsto ai comma 2 e  4 del presente articolo, sono stabilite dagli Statuti delle Unioni  regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano.
Articolo 29
(Doveri degli eletti)
  1. Gli eletti e i componenti del Governo si impegnano a collaborare  lealmente con gli altri esponenti del Partito Democratico per affermare  le scelte programmatiche e gli indirizzi politici comuni.
  2. Gli eletti e i componenti del Governo hanno il dovere di contribuire  al finanziamento del partito versando alla tesoreria una quota  dell’indennità e degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta. Il  mancato o incompleto versamento del contributo previsto dal Regolamento  di cui all’articolo 42, comma 2, è causa di incandidabilità a qualsiasi  altra carica istituzionale da parte del Partito Democratico, nonché dei  provvedimenti disciplinari di cui al Regolamento previsto all’art. 49  del presente Statuto.
  3. Se nelle competenze discrezionali degli eletti ricade la nomina di  organi tecnici o amministrativi, di presidenze di Enti o di membri di  consigli di amministrazione, di consulenti e professionisti, gli eletti  si impegnano a seguire criteri di competenza, merito e comprovata  capacità. Essi devono inoltre richiedere che all’intera procedura di  selezione sia data la massima pubblicità.
  4. I gruppi del Partito Democratico nelle assemblee elettive di ogni  livello istituzionale sono tenuti ad approvare e a rendere pubblico un  Regolamento di disciplina della loro attività.
CAPO V – Strumenti per la partecipazione, l’elaborazione del programma e la formazione politica
Articolo 30
(Forum tematici e forme di interazione tramite il web)
  1. Le finalità dei Forum tematici sono: la libera discussione, la  partecipazione alla vita pubblica, la formazione degli elettori e degli  iscritti al partito ed il coinvolgimento dei cittadini nell’elaborazione  di proposte programmatiche. I Forum producono materiali utili alle  decisioni e all’iniziativa politica del Partito Democratico.
  2. La partecipazione ai Forum è aperta a tutti i cittadini e le  cittadine. I partecipanti, qualora lo accettino, vengono registrati  nell’Albo degli elettori del Partito.
  3. I Forum tematici sono attivati dai responsabili delle aree e dei  settori tematici del Partito Democratico. Un Forum può altresì essere  attivato qualora ne facciano richiesta almeno dieci cittadini e la  proposta sia approvata dalla Direzione nazionale con il voto favorevole  della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Forum viene sciolto e  non può essere ricostituito nell’anno immediatamente successivo se alle  sue attività non abbiano attivamente partecipato, anche per via  telematica, almeno cento persone nel corso dell’anno.
  4. Il funzionamento dei Forum è disciplinato da un Regolamento  approvato dalla Direzione nazionale con il voto favorevole della  maggioranza assoluta dei suoi componenti.
  5. Gli organi del Partito Democratico si esprimono sui materiali  prodotti dai Forum quando discutono o deliberano su contenuti attinenti,  secondo le modalità stabilite dal Regolamento di cui al precedente  comma 4.
  6. Il materiale audio-video ed i documenti prodotti dai Forum sono  pubblici ed accessibili a tutti in forma gratuita e non sono oggetto di  diritto d’autore. Il Partito Democratico li può liberamente utilizzare  per l’elaborazione del proprio programma elettorale e più in generale  delle proprie posizioni politiche.
  7. Il Partito Democratico sviluppa in modo originale e unitario il  proprio radicamento sociale e territoriale attraverso i circoli  territoriali e tematici, i circoli online e Punti PD, e utilizza anche  gli strumenti digitali per realizzare le finalità indicate nel presente  Statuto. Il Partito Democratico riconosce le potenzialità che le reti  digitali offrono per la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica,  consapevole dei rischi e delle opportunità che l’avvento della società  digitale pone e si organizza per contrastare ogni forma di  falsificazione e distorsione della realtà, anche mediante l’attività di  un ufficio legale nazionale. Il Partito Democratico promuove una  piattaforma deliberativa on-line per l’analisi, il confronto,  l’informazione, la partecipazione e la decisione, ovvero per la fase  della discussione e del dialogo che precede e accompagna le decisioni  assunte dagli organi rappresentativi e di direzione del partito. La  piattaforma è aperta a iscritti ed elettori, secondo un apposito  regolamento approvato dalla Direzione nazionale che ne disciplina il  funzionamento. Attraverso tale piattaforma il Partito Democratico  intende rivolgersi, con adeguati strumenti, alle donne e agli uomini che  partecipano al dibattito politico e alla vita pubblica mediante  l’utilizzo dei più diffusi social media. La piattaforma digitale PD  costituisce anche strumento essenziale di coordinamento e attivazione  degli iscritti e dei circoli PD sul territorio, nonché di interazione  con tutti gli elettori. Essa sviluppa le proprie funzioni attraverso il  sito istituzionale e l’applicazione ufficiale del partito. Gli elettori e  gli iscritti, secondo il regolamento di funzionamento e nel rispetto  delle leggi che regolano la gestione dei dati personali, potranno:
  • avanzare idee e contributi e segnalare temi;
  • verificare la attività del partito e degli eletti nelle istituzioni;
  • approfondire temi di particolare rilevanza grazie all’accesso costante a studi e analisi;
  • aderire alle campagne di azione e mobilitazione;
  • diffondere le attività del partito.
  1. Gli elettori, secondo il regolamento di funzionamento e nel rispetto  delle leggi che regolano la gestione dei dati personali, potranno  chiedere l’adesione al Partito Democratico e partecipare alle scelte  politiche.
  2. La Piattaforma è lo strumento esclusivo per costituire l’Albo degli  iscritti e l’Albo degli elettori secondo le norme vigenti per la tutela  della privacy e per l’acquisizione, utilizzo conservazione e  cancellazione dei  dati in essi contenuti.
  3. La Piattaforma aggrega e promuove la rete degli Attivisti  Democratici coordinandone le azioni e supportandone l’iniziativa. Il  Segretario Nazionale indica un Responsabile Nazionale per la  realizzazione e la direzione di tale progetto. La Direzione approva su  proposta di quest’ultimo la “Carta digitale dei democratici”. I  dirigenti e gli eletti sono tenuti a rendere pubbliche le proprie  attività attraverso gli strumenti telematici e digitali del Partito.
Articolo 31
(Conferenza permanente delle donne democratiche)
  1. Della Conferenza permanente delle donne democratiche fanno parte le iscritte e le elettrici che ne condividono le finalità.
  2. La Conferenza permanente è un luogo di elaborazione delle politiche  di genere, di promozione del pluralismo culturale, di scambio tra le  generazioni, di formazione politica, di elaborazione di proposte  programmatiche, di individuazione di campagne su temi specifici.
  3. Le forme organizzative della Conferenza, improntate ad autonomia e  flessibilità, sono disciplinate da un Regolamento approvato con il voto  favorevole della maggioranza assoluta delle donne che vi aderiscono.
Articolo 32
(Commissioni nazionali)
  1. L’Assemblea nazionale, su proposta del Segretario nazionale o di un  quinto dei suoi componenti, può istituire una o più Commissioni dando ad  esse mandato di elaborare, entro tempi determinati, analisi e proposte  per l’organizzazione e la regolazione della vita interna del partito,  ovvero documenti a carattere politico-programmatico.
Articolo 33
(Conferenza programmatica annuale)
  1. Ogni anno il Partito Democratico indice la propria Conferenza  programmatica secondo le modalità stabilite dall’apposito Regolamento  approvato dall’Assemblea nazionale con il voto favorevole della  maggioranza assoluta dei suoi componenti.
  2. I temi oggetto della Conferenza vengono determinati, su proposta del Segretario nazionale, dalla Direzione nazionale.
  3. Sui temi prescelti, il Segretario nazionale presenta, entro il  termine previsto dal Regolamento, brevi documenti da porre alla base  della discussione in tutte le organizzazioni del Partito Democratico,  tra gli iscritti e gli elettori.
  4. Successivamente si riuniscono le Assemblee regionali e delle  province autonome di Trento e Bolzano per discutere dei temi oggetto  della Conferenza. Su ciascuno di essi possono approvare specifiche  risoluzioni.
  5. L’Assemblea nazionale si riunisce entro il termine previsto dal  Regolamento per deliberare su ciascuno dei temi oggetto della  Conferenza, tenendo conto del dibattito svoltosi nel partito e delle  risoluzioni approvate dalle Assemblee regionali e delle province  autonome di Trento e Bolzano.
Articolo 34
(Referendum e altre forme di consultazione)
  1. Un apposito Regolamento quadro, approvato dalla Direzione nazionale  con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti,  disciplina lo svolgimento dei referendum interni e le altre forme di  consultazione e di partecipazione alla formazione delle decisioni del  Partito, comprese quelle che si svolgono attraverso il Sistema  informativo per la partecipazione.
  2. È indetto un referendum interno qualora ne facciano richiesta il  Segretario nazionale, ovvero la Direzione nazionale con il voto  favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, ovvero il  trenta per cento dei componenti l’Assemblea nazionale, ovvero il cinque  per cento degli iscritti al Partito Democratico.
  3. La proposta di indizione del referendum deve indicare: la specifica  formulazione del quesito; la natura consultiva ovvero deliberativa del  referendum stesso; se la partecipazione è aperta a tutti gli elettori o  soltanto agli iscritti.
  4. Il referendum è indetto dal Presidente dell’Assemblea nazionale,  previo parere favorevole di legittimità della Commissione nazionale di  garanzia, sulla base di uno specifico Regolamento approvato dalla  Direzione nazionale.
  5. La proposta soggetta a referendum risulta approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.
  6. Il referendum interno può essere indetto su qualsiasi tematica  relativa alla politica ed all’organizzazione del Partito Democratico. Il  referendum può avere carattere consultivo o deliberativo. Qualora il  referendum abbia carattere deliberativo, la decisione assunta è  irreversibile, e non è soggetta ad ulteriore referendum interno per  almeno due anni.
  7. Le norme dello Statuto, fatto salvo quanto previsto all’articolo 51, comma 3, non possono essere oggetto di referendum.
Articolo 35
(Formazione politica)
  1. Il Partito Democratico promuove attività culturali per la formazione  della classe dirigente, per la promozione e la diffusione di una  cultura politica attenta ai valori democratici.
  2. Il Partito Democratico promuove e supporta, anche finanziariamente, la Fondazione Costituente  quale soggetto nazionale di riferimento per le attività di formazione  politica e culturale. La Fondazione presenta annualmente un piano di  lavoro, anche sviluppando rapporti di collaborazione con altri Istituti,  Centri di ricerca, Università, Fondazioni e Associazioni ispirandosi  all’articolo 18 della Costituzione. La partecipazione alle attività  della Fondazione è aperta a tutti iscritti e non iscritti.
Articolo 36
(Organizzazione Giovanile)
  1. Il Partito Democratico riconosce l’importanza, la ricchezza e  l’originalità del contributo dei giovani alla vita del partito, promuove  attivamente la formazione politica delle nuove generazioni e favorisce  la partecipazione giovanile e una rappresentanza equilibrata di tutte le  generazioni nella vita istituzionale del Paese.
  2. Il Partito Democratico riconosce i Giovani Democratici quale  organizzazione di riferimento con un proprio Statuto e propri organismi  dirigenti e può prevedere un contributo finanziario annuale alle sue  attività. L’iscrizione ai Giovani Democratici è al tempo stesso  iscrizione al Partito Democratico salvo esplicita diversa richiesta. I  tesserati al Partito Democratico in età compresa tra i 16 e i 29 anni  sono anche aderenti ai Giovani Democratici salvo diversa esplica  indicazione all’atto del tesseramento.
  3. I rapporti tra l’organizzazione giovanile ed il Partito Democratico,  le forme di partecipazione dell’organizzazione giovanile  all’elaborazione politica, alle attività ed alle scelte del partito  verranno regolate dalla «Carta di Cittadinanza» allegata al presente  Statuto.
CAPO VI – Principi della gestione finanziaria
Articolo 37
(Tesoriere)
  1. Il Tesoriere viene eletto dalla Assemblea nazionale con il voto  favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti su proposta  del Segretario nazionale che lo sceglie fra persone che presentino i  requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali delle  banche, e di professionalità maturata attraverso esperienze omogenee con  le funzioni allo stesso attribuite dal presente Statuto.
  2. Il Tesoriere dura in carica quattro anni e può essere rieletto soltanto per un mandato.
  3. Nell’ipotesi in cui, per qualsiasi causa, egli cessi dalla carica  prima del termine, il Segretario nomina un nuovo Tesoriere che rimane in  carica fino alla successiva convocazione dell’Assemblea nazionale.
  4. Il Tesoriere cura l’organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile del partito.
  5. Il Tesoriere è preposto allo svolgimento di tutte le attività di  rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria e svolge tale funzione  nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone  l’equilibrio finanziario.
  6. Il Tesoriere ha la rappresentanza legale del partito ed i poteri di  firma per tutti gli atti inerenti alle proprie funzioni. A tal fine  compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi  compresa la prestazione di fideiussioni, avalli e/o altre garanzie  nell’interesse del partito.
Articolo 38
(Collegio sindacale)
  1. L’Assemblea nazionale nomina un Collegio sindacale composto di 5  membri effettivi indicandone il Presidente. Nomina anche due sindaci  supplenti. I sindaci effettivi, come quelli supplenti, debbono essere  scelti fra soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità e  professionalità richiesti per i sindaci delle società per azioni  bancarie.
  2. Per quanto concerne i doveri ed i poteri del Collegio sindacale,  trovano applicazione in quanto compatibili le norme dettate dagli artt.  2403 e 2403 bis del Codice civile.
  3. I sindaci restano in carica quattro anni e possono essere rinominati solo per un altro mandato.
Articolo 39
(Finanziamento)
  1. Gli iscritti al Partito Democratico hanno l’obbligo di sostenere  finanziariamente le attività politiche del Partito con una «quota di  iscrizione».
  2. Il finanziamento del partito è costituito dalle risorse previste  dalle disposizioni di legge, dalle «quote di iscrizione», dalle  erogazioni liberali degli eletti e dalle erogazioni liberali provenienti  dalle campagne di autofinanziamento.
Articolo 40
(Federalismo delle risorse)
  1. La struttura organizzativa nazionale e tutte le articolazioni  territoriali previste dallo Statuto nazionale e dagli Statuti regionali e  delle province autonome hanno una propria autonomia patrimoniale.  Ciascuna struttura organizzativa risponde esclusivamente degli atti e  dei rapporti giuridici da essa posti in essere e non è responsabile per  gli atti compiuti dalle altre articolazioni.
  2. Sono destinati alle articolazioni territoriali i contributi degli  eletti nelle Amministrazioni locali, i proventi delle feste  democratiche, del tesseramento, così come ogni altra risorsa di  autofinanziamento a livello locale. La ripartizione delle risorse tra i  livelli regionali, provinciali e/o territoriali e i circoli è stabilita  dai Regolamenti finanziari regionali in coerenza con i principi  contenuti nel Regolamento finanziario nazionale.
  3. In ragione della specificità della Circoscrizione Estero, stante  l’inapplicabilità del precedente comma 2, il Partito Democratico può  erogare annualmente le risorse necessarie alle attività politiche della  Circoscrizione Estero.
  4. Ogni anno il Tesoriere nazionale, all’atto della presentazione del  bilancio preventivo, avanza una specifica proposta di gestione delle  risorse raccolte mediante il 2×1000 di legge, indicando i criteri di  ripartizione ai territori in Italia e all’estero e gli eventuali  incentivi legati ai singoli obiettivi di raccolta.
Articolo 41
(Bilancio)
  1. Annualmente il Tesoriere provvede alla redazione del bilancio  consuntivo di esercizio del partito in conformità della normativa  speciale in materia di partiti politici, composto dallo stato  patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato da  una relazione sulla gestione. Il bilancio consuntivo è approvato dalla  Direzione nazionale, con la maggioranza dei voti validamente espressi,  entro il 15 giugno.
  2. Entro il 30 novembre di ogni anno il Tesoriere sottopone al Comitato  di Tesoreria il bilancio preventivo per l’anno successivo. Tale  bilancio preventivo è sottoposto all’approvazione della Direzione  nazionale entro il successivo 31 dicembre.
  3. Il bilancio consuntivo di esercizio viene pubblicato sul sito del  Partito Democratico, entro venti giorni dalla sua approvazione da parte  della Direzione nazionale, unitamente al giudizio sul bilancio annuale  emesso dalla società di revisione di cui al successivo art. 44 e al  verbale di approvazione della Direzione nazionale, come previsto dalla  normativa vigente. Si dispone che in apposita sezione del sito internet  del Partito Democratico, siano riportati i dettagli delle voci  costituenti il bilancio, nonché ogni informazione utile a garantire il  rispetto dei criteri di trasparenza cui il Partito si ispira.
  4. Il Partito Democratico si dota di un proprio Report di sostenibilità secondo le linee guida internazionali del GRI – Global Reporting Initiative e prendendo a riferimento gli obiettivi di sviluppo sostenibile ONU (Sdgs).
Articolo 42
(Regolamento finanziario)
  1. Il Regolamento finanziario è approvato dalla Direzione nazionale con  il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
  2. Il Regolamento finanziario disciplina le attività economiche e  patrimoniali del partito, definisce i rapporti con le strutture  regionali e delle province autonome, la quota di iscrizione e il  sostegno finanziario degli eletti alle attività politiche del Partito  Democratico.
Articolo 43
(Comitato di tesoreria)
  1. Il Comitato di Tesoreria è formato da 7 componenti. Il Tesoriere ne è  membro di diritto e lo presiede. Gli altri sei componenti sono eletti  dalla Direzione nazionale nella prima seduta successiva al rinnovo dei  suoi componenti elettivi da parte dell’Assemblea nazionale ai sensi  dell’articolo 11, comma 2, nel rispetto della rappresentanza di genere,  tra persone che presentino i requisiti di onorabilità richiesti  dall’ordinamento nazionale per svolgere l’incarico di revisore, e una  professionalità maturata attraverso esperienze omogenee con le funzioni  allo stesso attribuite dal presente Statuto.
  2. Il Comitato di Tesoreria coadiuva il tesoriere nello svolgimento  delle sue funzioni di indirizzo e verifica rispetto alla gestione  contabile, alle fonti di finanziamento e alla allocazione delle risorse  finanziarie. Il Comitato di tesoreria, segnatamente, approva il bilancio  consuntivo e quello preventivo redatti dal Tesoriere, e autorizza  quest’ultimo a sottoporli alla Direzione Nazionale per l’approvazione.
  3. I componenti del Comitato di tesoreria durano in carica quattro anni e possono essere rieletti soltanto per un mandato.
Articolo 44
(Controllo contabile)
  1. Una società di revisione, iscritta nell’albo speciale di cui  all’articolo 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della  Finanza) verifica nel corso dell’esercizio: la regolare tenuta della  contabilità sociale; la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle  scritture contabili; che il bilancio di esercizio corrisponda alle  risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che  sia conforme alle norme che li disciplinano. La società di revisione,  in particolare, esprime un giudizio sul bilancio di esercizio secondo  quanto previsto dalla normativa in materia. La società di revisione  viene nominata dalla Segreteria nazionale.
CAPO VII – Procedure e organi di garanzia
Articolo 45
(Commissioni di garanzia)
  1. Le funzioni di garanzia relative alla corretta applicazione dello  Statuto e del Codice etico nonché ai rapporti interni al Partito  Democratico e alla piattaforma digitale di cui all’articolo 30 comma 7  comprese le iscrizioni online, sono svolte unicamente dalla Commissione  nazionale di garanzia, dalle Commissioni di garanzia delle Unioni  regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano e dalle  Commissioni provinciali di Garanzia, sulla base delle rispettive  competenze territoriali e per materia. E’ fatto obbligo costituire le  Commissioni di Garanzia nazionale, regionali e provinciali.
  2. I componenti delle Commissioni di garanzia ai diversi livelli sono  scelti fra gli iscritti del Partito Democratico di riconosciuta  competenza ed indipendenza.
  3. L’incarico di componente di una delle Commissioni di garanzia è  incompatibile con l’appartenenza a qualunque altro organo del Partito  Democratico. Durante lo svolgimento del proprio mandato, ai componenti  le Commissioni di garanzia è fatto divieto di presentare la propria  candidatura per qualunque carica interna al Partito Democratico nonché  di sottoscrivere la candidatura di terzi per i medesimi incarichi. Nel  caso di violazione della disposizione di cui al presente comma, il  componente della Commissione si intende decaduto, la candidatura  presentata non può essere ammessa e la sottoscrizione effettuata non  viene computata ai fini del raggiungimento del numero di firme  richiesto.
  4. I componenti delle Commissioni di garanzia nazionale, delle Unioni  regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano e delle  Commissioni di Garanzia provinciali sono eletti dall’Assemblea del  rispettivo livello territoriale con il metodo del voto limitato. Durano  in carica quattro anni ed i loro componenti non possono essere  confermati. La Commissione nazionale è composta da nove membri.
  5. Ciascuna Commissione di garanzia elegge al suo interno un Presidente, che può essere eletto una sola volta.
  6. Il Regolamento nazionale delle Commissioni di Garanzia, approvato  dalla Direzione nazionale, disciplina le modalità di convocazione e  svolgimento delle sedute delle Commissioni ai diversi livelli, di  assunzione delle decisioni nonché di pubblicità delle stesse.
Articolo 46
(Norme per la trasparenza e per l’applicazione del Codice etico)
  1. Le Commissioni di garanzia vigilano sulla corretta applicazione,  nonché sul rispetto da parte degli elettori, degli iscritti e degli  organi del Partito Democratico, del presente Statuto, delle disposizioni  emanate sulla base dello stesso, nonché del Codice etico, fornendo  pareri e chiarimenti sulle loro disposizioni ovvero intervenendo sulle  questioni interpretative che possano sorgere.
  2. Le Commissioni di Garanzia ad ogni livello redigono una relazione  annuale sullo stato di attuazione del Codice etico, che inviano alla  Commissione Nazionale di Garanzia. La Commissione Nazionale di Garanzia,  ove necessario, presenta alla Direzione Nazionale proposte di modifica o  di integrazione del Codice etico.
  3. Tutti i candidati nelle liste del PD, a pena di esclusione  dall’Anagrafe degli iscritti, depositano, entro una settimana dalla  sottoscrizione della candidatura, presso la Commissione di Garanzia  territorialmente competente, il bilancio preventivo delle entrate e  delle spese elettorali. I candidati devono altresì presentare, entro due  mesi dalla data delle elezioni, il bilancio consuntivo relativo alle  entrate e alle spese elettorali presso le Commissioni di Garanzia  territorialmente competenti, a pena di esclusione dall’Anagrafe degli  iscritti e, per gli eletti, di esclusione dai gruppi del PD. Le  Commissioni di Garanzia verificano la tracciabilità, il rispetto della  trasparenza e dei limiti di spesa stabiliti dalla legge, nonché dal  Regolamento elettorale del PD.
  4. La Commissione di Garanzia territorialmente competente verifica che  tutti i candidati nelle liste del PD prima dell’accettazione della  candidatura, a pena di incandidabilità, abbiano i requisiti richiesti  dal Codice etico e abbiano sottoscritto il medesimo, nonché gli atti  previsti dal Regolamento finanziario, che garantiscono la contribuzione  al PD.
  5. Gli iscritti al PD, eletti o componenti degli esecutivi  istituzionali, non in regola con i versamenti previsti dal Regolamento  finanziario, decadono dall’anagrafe degli iscritti e dagli organismi  dirigenti del PD, secondo le procedure previste dal Regolamento delle  Commissioni di Garanzia. L’elenco di tali iscritti è reso pubblico  nell’apposita sezione trasparenza del sito internet del PD, dedicata al  bilancio di cui all’art. 41 del presente Statuto.
  6. Presso le Commissioni di Garanzia territorialmente competenti sono  istituite le Anagrafi patrimoniali degli eletti nelle liste del PD.  Ciascun eletto , all’atto della sua elezione, deposita presso la  Commissione di Garanzia territorialmente competente il proprio stato  patrimoniale e comunica annualmente ogni eventuale variazione.
  7. Ciascun elettore o iscritto può presentare ricorso alla Commissione  di garanzia competente, in ordine al mancato rispetto del presente  Statuto e delle altre disposizioni di cui al comma 1.
  8. La Commissione nazionale di garanzia è competente in unica istanza  per tutte le questioni attinenti l’elezione ed il corretto funzionamento  degli organi nazionali.
  9. Nel caso in cui una questione sottoposta all’esame di una  Commissione di Unione regionale o delle Unioni provinciale di Trento e  Bolzano o di una Commissione provinciale attenga a questioni aventi  rilievo nazionale ovvero all’interpretazione di disposizioni per le  quali è necessario garantire un’applicazione uniforme a livello  nazionale, i medesimi organismi di garanzia o le parti interessate  possono decidere di sottoporre la questione alla Commissione nazionale,  che si pronuncia in forma vincolante per tutte le Commissioni di  garanzia ai diversi livelli.
Articolo 47
(Ricorsi e garanzie)
  1. Ciascun iscritto/a ha il diritto alla tutela e alla difesa del  proprio buon nome. Nessun iscritto/a al partito può essere sottoposto a  procedimento disciplinare per posizioni assunte nell’esercizio dei  diritti sanciti dallo Statuto, fermo restando l’obbligo dell’osservanza  dei doveri statutari e del rispetto dei diritti degli altri iscritti.
  2. Ciascun elettore o iscritto può presentare ricorso alla Commissione  di Garanzia competente, in ordine al mancato rispetto del presente  Statuto, del Codice etico e dei Regolamenti approvati dalla Direzione  nazionale.
  3. L’iscritto/a o l’elettore/elettrice contro il quale viene chiesta  l’apertura di un procedimento disciplinare deve essere informato, entro  il termine di una settimana, della presentazione di tale richiesta  nonché dei fatti che gli vengono addebitati. L’iscritto/a o  elettore/elettrice ha il diritto, in ogni fase del procedimento, di  essere ascoltato per chiarire e difendere il proprio comportamento.  Qualora a suo carico sia adottata una misura disciplinare, ha il diritto  di fare ricorso agli organi di Garanzia di livello superiore, sino alla  Commissione nazionale di Garanzia, che si pronuncia in via definitiva.  Non sono in ogni caso ammessi più di due gradi di giudizio.
  4. Avverso le decisioni delle Commissioni territoriali costituite a  livello provinciale è ammesso il ricorso alle Commissioni regionali che  si pronunciano in via definitiva, salvo i casi in cui è previsto il  ricorso alla Commissione nazionale.
  5. Avverso le decisioni delle Commissioni di Garanzia delle Unioni  provinciali di Trento e Bolzano e della Valle D’Aosta è ammesso il  ricorso alla Commissione nazionale di Garanzia.
  6. Le Commissioni di Garanzia delle Unioni regionali e delle Unioni  provinciali di Trento e Bolzano deliberano in prima istanza i ricorsi  riguardanti violazioni allo Statuto e al codice etico degli eletti e dei  suoi rappresentanti nelle Assemblee e nelle Istituzioni regionali, in  seconda istanza dei componenti delle Assemblee e nelle Istituzioni  provinciali e comunali.
  7. Le Commissioni di Garanzia delle Unioni regionali e delle Unioni  provinciali di Trento e Bolzano hanno altresì competenza per quanto  attiene a tutte le questioni inerenti l’elezione ed il corretto  funzionamento degli organi dei rispettivi livelli territoriali e locali.  Esse sono altresì competenti, in prima istanza, per quanto attiene  all’elezione, nel rispettivo territorio, dei componenti l’Assemblea  nazionale, ferma restando la possibilità di ricorrere alla Commissione  nazionale di Garanzia.
  8. La Commissione nazionale di Garanzia è competente:
    1. in unica istanza per tutte le questioni attinenti: l’elezione e il  corretto funzionamento degli organi nazionali, l’ammissione delle  candidature a Segretario nazionale e la relativa elezione, gli eletti a  livello nazionale ed europeo;
    2. in seconda istanza per gli eletti a livello regionale; per l’esame e  la deliberazione dei ricorsi riguardanti azioni e principi in  violazione dello Statuto e del codice etico delle ripartizioni del  partito all’estero e dell’organizzazione giovanile; per tutti gli altri  ricorsi decisi in primo grado dalle Commissioni regionali di Garanzia.
  9. Le Commissioni di Garanzia esaminano e deliberano sui ricorsi dopo  una fase istruttoria non superiore a trenta giorni, garantendo comunque  l’esito definitivo dei ricorsi entro sessanta giorni dall’inizio della  procedura. Detti termini sono sospesi di norma dal 1 al 31 agosto e dal  24 dicembre al 6 gennaio. Qualora le Commissioni di Garanzia non si  pronuncino entro detto termine gli atti vengono avocati dalla  Commissione di Garanzia di livello superiore, che delibera entro il  termine dei trenta giorni successivi al ricevimento degli atti e  provvede a segnalare agli organismi dirigenti del Partito l’omissione di  quella Commissione che non ha deliberato.
  10. Nel caso di impossibilità di funzionamento delle Commissioni per  qualunque causa, le relative funzioni sono demandate alla Commissione  del livello territoriale immediatamente superiore, che esercita la  funzione fino alla elezione di una nuova commissione. La relativa  Assemblea, entro novanta giorni procede all’elezione della nuova  Commissione e qualora questa non proceda alla ricostituzione della  Commissione, la relativa Direzione, nell’esercizio dei poteri  sostitutivi, procede alla elezione della nuova Commissione, salvo  ratifica della relativa Assemblea.
  11. Le Commissioni responsabili di ripetute omissioni dei compiti loro  affidati dallo Statuto e dal regolamento, ovvero di grave danno al  Partito o uso improprio di dati personali, sono passibili di  scioglimento in analogia a quanto previsto dallo Statuto all’art. 23,  comma 1. La proposta di scioglimento può essere presentata anche dalla  stessa Commissione nazionale di Garanzia.
Articolo 48
(Modalità di presentazione e decisione dei ricorsi)
  1. I ricorsi sono redatti in forma scritta, a pena di inammissibilità,  in modo quanto più possibile circostanziato, indicando puntualmente le  disposizioni che si ritengono violate. Ad essi è allegata la  documentazione eventualmente ritenuta utile al fine di comprovarne i  contenuti. La documentazione deve essere sottoscritta dal ricorrente,  ovvero da un suo rappresentante legale sulla base di apposita delega,  corredata dalla copia di un documento di riconoscimento del  sottoscrittore.
  2. A pena di inammissibilità i ricorsi devono pervenire, anche via fax o  e-mail, presso il luogo o all’indirizzo ufficiale della competente  Commissione di Garanzia, entro e non oltre trenta giorni dalla data in  cui hanno origine gli atti o i fatti oggetto di ricorso, salvo diversi e  più ridotti termini previsti dai regolamenti per l’elezione delle  assemblee rappresentative interne e lo svolgimento di elezioni primarie.  Qualora il ricorso riguardi atti o violazioni attribuibili a precise  persone fisiche, il ricorrente deve, contestualmente all’invio alla  Commissione di Garanzia, inviarne copia alla controparte.
  3. Le Commissioni, entro trenta giorni a decorrere dalla data di  ricezione del ricorso, effettuano opportune verifiche, istruttorie,  audizioni. Esse devono in ogni caso garantire l’esito del ricorso entro  il tempo massimo di sessanta giorni dall’inizio della procedura. Qualora  nel corso delle relative istruttorie una Commissione ritenga che il  caso in esame assuma rilievo nazionale, può rinviare alla Commissione  nazionale di Garanzia che inappellabilmente decide entro i trenta giorni  successivi alla ricezione del ricorso.
  4. Qualora il Segretario regionale o il Segretario provinciale di  Trento o Bolzano, o una maggioranza dei componenti della relativa  Assemblea, ritengano che una decisione nazionale violi l’autonomia  statutaria, può presentare ricorso alla Commissione nazionale di  Garanzia che, in caso di necessità, può sospendere preventivamente  l’efficacia della decisione in oggetto.
  5. Un ricorso avente il medesimo oggetto non può essere ripresentato  nei sei mesi seguenti dalla pronuncia in secondo grado della Commissione  di Garanzia competente.
  6. Per ogni altro aspetto non espressamente previsto nel presente  articolo, si rimanda al Regolamento nazionale delle Commissioni di  Garanzia, approvato dalla Direzione nazionale.
Articolo 49
(Sanzioni disciplinari)
  1. Le Commissioni di Garanzia irrogano le sanzioni derivanti dalle  violazioni allo Statuto nonché del Codice etico, in misura proporzionale  al danno recato al partito.
  2. Le sanzioni disciplinari sono:
    1. il richiamo scritto;
    2. la sospensione o la revoca degli incarichi svolti all’interno del partito;
    3. la sospensione dal partito per un periodo da un mese a due anni;
    4. la cancellazione dall’anagrafe degli iscritti e dall’Albo degli elettori.
  3. Le modalità in cui le sanzioni vengono comminate sono disciplinate  dal Regolamento nazionale delle Commissioni di Garanzia approvato dalla  Direzione nazionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Articolo 50
(Tenuta degli albi e loro pubblicità)
  1. Un apposito Regolamento approvato dalla Direzione nazionale con il  voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, nel  rispetto delle normative vigenti a tutela della riservatezza dei dati  personali, disciplina:
    1. la composizione, la tenuta e le forme della pubblicità dell’Albo degli elettori così come dell’Anagrafe degli iscritti;
    2. le modalità di accesso ai dati contenuti nell’Albo degli elettori o  nell’Anagrafe degli iscritti da parte dei dirigenti di ciascun livello  territoriale, dei candidati ad elezioni interne e dei candidati del  Partito;
    3. le funzioni dalla Commissione di garanzia di ciascun livello  territoriale inerenti la vigilanza sull’uso dei dati contenuti  nell’Anagrafe degli iscritti e nell’Albo degli elettori, nonché quelle  inerenti il controllo sulla loro composizione finalizzate a prevenire e  contrastare ingerenze nell’attività associativa del partito, a  garantirne l’autonomia politica e assicurare la trasparenza delle sue  attività.
Articolo 51
(Revisioni dello Statuto e dei Regolamenti)
  1. Le modifiche del presente Statuto, comprese quelle della  denominazione e del simbolo, sono approvate dall’Assemblea nazionale con  il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
  2. Sono sottoposte all’esame ed al voto le proposte che siano state  sottoscritte da almeno 100 (cento) componenti l’Assemblea nazionale.
  3. Le modifiche allo Statuto e ai Regolamenti di competenza  dell’Assemblea nazionale possono essere sottoposte a referendum interno  ai sensi dell’articolo 34 qualora non siano state approvate a  maggioranza di due terzi dei componenti dell’Assemblea.
Articolo 52
(Attuazione dello Statuto)
  1. I principi fondamentali e le norme del presente Statuto prevalgono,  in caso di contrasto o di difformità, su quelle degli Statuti e dei  regolamenti regionali.
CAPO VIII – Norme transitorie e finali
Articolo 53
(Regolamenti)
  1. Entro sei mesi dalla modifica dello Statuto, la Direzione nazionale adotta i Regolamenti ad essa demandati.
Articolo 54
(Adeguamenti Statuti regionali)
  1. Entro trenta giorni dall’approvazione delle modifiche statutarie  nazionali le Assemblee regionali provvedono all’adeguamento dei  rispettivi Statuti, in coerenza che le modifiche apportate  dall’Assemblea nazionale del 17 Novembre 2019, previo parere di  conformità da parte della Commissione di Garanzia Nazionale. Decorso il  periodo dei 30 (trenta) giorni le norme incompatibili non sono comunque  applicabili e si applicano direttamente le norme dello Statuto  nazionale.